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Autorità Competenti Regionali e Locali

FONTE: Ministero della Salute

A seguito della modifica alla Costituzione italiana del 2001, la salute umana ed animale, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e il benessere degli animali sono attualmente aspetti la cui gestione è condivisa tra lo Stato e le Regioni. Una collaborazione permanente tra Regioni e Autorità Centrale è garantita dalla Conferenza permanente Stato -Regioni. L'Autorità centrale mantiene la responsabilità sui controlli alle importazioni, sulla profilassi internazionale e sull'esportazione.
Le 19 Regioni e le 2 Provincie autonome sono organizzate in Servizi pubblici sanitari regionali, la maggior parte dei quali sono suddivisi in due sezioni: il Servizio Veterinario e il Servizio per l'igiene alimentare regionale e lanutrizione. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono presenti in ogni Regione e agiscono come enti pubblici responsabili per l'organizzazione e la gestione di tutte le strutture sanitarie pubbliche a livello locale. Le Aziende Sanitarie Locali hanno un elevato grado di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e tecnica e sono organizzate in distretti sanitari, in dipartimenti di prevenzione e ospedali. Le responsabilità di sanità pubblica sono condivise tra due servizi distinti all'interno del Dipartimento di Prevenzione: il Servizio di Igiene degli Alimenti e la Nutrizione (SIAN), e i Servizi Veterinari Locali.
I Servizi Veterinari Locali sono responsabili per la salute e benessere degli animali, gli alimenti di origine animale e mangimi, e di solito sono divisi in tre differenti aree:

  • Area A - responsabile per la salute degli animali;
  • Area B - responsabile per gli alimenti di origine animale;
  • Area C - responsabile per l'allevamento degli animali, la produzione animale e sottoprodotti.

Questa distinzione tra aree di attività non esiste in tutte le ASL, infatti l'allocazione delle risorse può variare in base alle peculiarità del territorio dove insiste ciascuna unità sanitaria locale.
Il Servizio di Igiene degli Alimenti e la Nutrizione (SIAN) è responsabile per gli alimenti di origine non animale e materiali a contatto con alimenti. Il personale del Servizio è composto da medici e da tecnici della prevenzione. Il personale incaricato delle attività di controllo è specificamente designato per l’Igiene alimentare, mentre altro personale è coinvolto anche in attività di sanità pubblica.
L'organizzazione e la struttura può variare tra le diverse Regioni e Province autonome. Pertanto, per ciascuna di esse si rimanda alle descrizioni raccolte in Appendice.
Per quanto riguarda la protezione dell'Ambiente, lo Stato ha assegnato alle Regioni e alle ARPA (Agenzie Regionali Protezione Ambiente) importanti funzioni che riguardano la protezione ambientale, come ad esempio:

  • il rilascio di autorizzazioni ambientali per installazioni e infrastrutture di rilevanza regionale,
  • l’organizzazione e la realizzazione di attività di monitoraggio di diversi comparti  ambientali, ed il controllo di attività inquinanti,
  • la predisposizione e lo sviluppo di piani di gestione rifiuti,
  • la predisposizione di piani di qualità dell’aria,
  • la predisposizione di piani di tutela del suolo e delle coste,
  • il controllo sull’attuazione di misure di implementazione dei piani di bacino fluviale,
  • l’identificazione di siti della rete NATURA 2000.

Il ruolo delle regioni è ulteriormente rafforzato dalla loro facoltà di esercitare un potere legislativo concorrente in campi di particolare interesse per la protezione dell’ambiente come:

  • la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale,
  • la tutela della salute,
  • la gestione del suolo,
  • la protezione civile,
  • la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia,
  • le reti di trasporto e di navigazione,
  • la ricerca scientifica e tecnologica.

FONTE: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

In materia di Sanità delle piante, ai sensi del Dlgs 2 febbraio 2021, n.19, ai Servizi fitosanitari regionali, nel proprio ambito territoriale, competono:

a) l’applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell’Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
b) l’attuazione delle attività di protezione delle piante di cui all’articolo 3;
c) la partecipazione al Comitato fitosanitario nazionale;
d) le registrazioni degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 34 e 37;
e) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l’eventuale presenza di organismi nocivi;
f) la responsabilità delle analisi ufficiali fitosanitarie;
g) la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione europea ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;
h) l’effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031;
i) la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari, sentito il Comitato fitosanitario nazionale;
l) l’accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
m) l’effettuazione dei controlli documentali, d’identità e fitosanitari inerenti a vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;
n) l’attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all’esportazione verso Paesi terzi;
o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
p) la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del pest status nazionale e alla redazione delle relazioni annuali;
q) la realizzazione del programma di audit , in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all’esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali;
r) l’applicazione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all’articolo 47, del Programma nazionale di indagine di cui all’articolo 27, dei provvedimenti di emergenza, nonché dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi;
s) la notifica al Servizio fitosanitario centrale del rinvenimento di organismi nocivi, precedentemente assenti nel territorio di propria competenza;
t) la tenuta per il territorio di competenza dei registri regionali derivanti dall’applicazione della normativa fitosanitaria;
u) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
v) l’effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell’ambiente, dell’operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;
z) l’elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;
aa) l’emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall’utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del relativo decreto legislativo di recepimento del 14 agosto 2012, n. 150;
bb) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici.
Per lo svolgimento di tali compiti i Servizi fitosanitari regionali si avvalgono di personale tecnicamente e professionalmente qualificato, identificato nella figura dell’Ispettore fitosanitario e dell’Agente fitosanitario.


2. Autorità competenti e Laboratori Nazionali di Riferimento

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